Pubblicità dei profilattici, l’autorizzazione ministeriale non serve più

Con un decreto che entrerà in vigore il 30 novembre è stata modificata la normativa per la pubblicità dei preservativi, ora esonerati dal via libera del Ministero della Salute.

Pubblicità preservativi autorizzazione ministeriale

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    Nuove e più semplici opportunità per le aziende che producono o distribuiscono profilattici: dal 30 novembre entrerà in vigore il decreto del Ministero della Salute che esclude la necessità di autorizzazione alla pubblicità di questi dispositivi medici. Una decisione, come si legge nel decreto stesso, dettata anche dalle preoccupanti statistiche sulla diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili.

    Il decreto del 6 ottobre 2020, a firma del vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri, in un unico articolo annulla la necessità di richiedere l’autorizzazione ministeriale per la pubblicità dei preservativi, contrariamente da quanto avviene per gli altri dispositivi medici e per i farmaci da automedicazione o senza obbligo di ricetta. Fino a oggi, infatti, a regolamentare la diffusione di pubblicità di questo tipo di prodotto era l’articolo 21 del decreto legislativo 46/1997, dove si specifica che per la pubblicità di quei dispositivi che non necessitano di prescrizione medica è obbligatoria una richiesta al Ministero della Salute. Questo infatti vaglia la domanda, anche con il parere di una commissione di esperti, e concede poi l’eventuale autorizzazione, da considerarsi approvata se dopo 45 giorni non c’è alcuna comunicazione. Con il nuovo decreto, invece, la pubblicità di profilattici sarà meno vincolata, anche se il Ministero della Salute si riserva la possibilità di ordinarne la cessazione qualora questa “presenti informazioni dalle quali può derivare un rischio per la salute dei consumatori”. Nel decreto si legge anche che il trasgressore dovrà, a sue spese, diffondere “un comunicato di rettifica e di precisazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Ministero”

    La decisione di applicare questa deroga a questo tipo di dispositivo medico nasce da due interrogazioni parlamentari, presentate rispettivamente a novembre dello scorso anno e all’inizio del 2020. Sileri allora rispose che sì, i profilattici rientravano in quei prodotti regolati dall’articolo 21 del decreto legislativo 46/1997, ma che appariva “utile un’esenzione dall’obbligo di autorizzazione ministeriale (…), proprio perché favorirne la comunicazione pubblicitaria favorirebbe una maggiore consapevolezza dei destinatari del messaggio pubblicitario maggiormente informati sull’importanza della prevenzione”. Inoltre, è stato evidenziato, sempre dallo stesso vice Ministro, che il Servizio Sanitario Nazionale si avvarrebbe di una considerevole diminuzione dei costi legati alle infezioni sessualmente trasmesse e il sistema italiano, almeno per i preservativi, sarebbe pienamente allineato agli altri Paesi dell’UE”. Anche nel decreto del 6 ottobre 2020, infatti, tra le giustificazioni alla deroga, è stato riportato il dato preoccupante di un aumento costante in Italia del numero di persone con un’infezione sessualmente trasmissibile confermata.

    Questa novità nella normativa va ad aggiungersi alle ultime integrazioni che negli anni hanno cercato di dare risposta alle nuove esigenze in fatto di comunicazione e pubblicità di farmaci e dispositivi medici, anche in considerazione del diffondersi dell’uso dei social media e in generale dell’applicazione di strategie di digital marketing all’ambito farmaceutico. Anche su queste piattaforme online, l’adv per le aziende farmaceutiche è stato regolamentato nel dettaglio, con specifiche indicazioni per Facebook, Instagram e YouTube. In generale, le linee guida prevedono che i commenti ai post vadano disabilitati, in quanto a essere autorizzato è esclusivamente il contenuto del post stesso. Per Facebook poi vengono spiegate le varie possibilità anche per canvas e caroselli, oltre che dell’uso dell’applicazione Messenger. Su Instagram vengono consentiti contenuti da condividere nelle stories, mentre su YouTube si possono diffondere video, ma non devono essere visti like, né deve essere data la possibilità di incorporare il contenuto altrove.

    La nuova deroga che riguarda la pubblicità dei preservativi, quindi, permetterà un più ampio raggio di azione a coloro che si occupano di creazione dei contenuti e campagne marketing per le aziende pharma e che solitamente devono mantenere un equilibrio tra creatività e normativa.

    Fonti

    aboutpharma.com
    aic.camera.it
    ilpost.it
    salute.gov.it
    salute.gov.it (2)
    Ministero della Salute, Decreto 6 ottobre 2020, Esclusione della pubblicità dei profilattici dall’autorizzazione del Ministero della salute. (20A06143) (GU n.284 del 14-11-2020)
    Comitato tecnico sanitario – Sezione E) pubblicità sanitaria Integrazione delle linee guida per la pubblicità dei dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e presidi medico-chirurgici su Facebook 24 ottobre 2019

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