Quale differenza c’è tra affido e adozione?

Affido e adozione: quali sono le principali differenze di requisiti, le tempistiche e i costi

Sommario
    Tempo di lettura Tempo di lettura terminato
    0
    Time

    Spesso usati come sinonimi, affido e adozione sono due termini che rimandano a modi differenti per accogliere un bambino all’interno della propria abitazione, offrendogli un’educazione adeguata e un futuro colmo di diritti e nuove possibilità. Quali sono le differenze tra affido e adozione in termini di funzionamento e requisiti necessari?

    Adozione: cos’è e come funziona?

    L’adozione permette di accogliere un minore in una nuova famiglia che si prenda cura di lui, garantendogli un adeguato mantenimento e un’educazione idonea.

    Ci sono due tipologie di adozione a cui una coppia può mostrarsi disponibile:

    • adozione nazionale: ossia accogliere il minore che si trova nel nostro Stato, di qualsiasi etnia;
    • adozione internazionale: ossia mostrarsi disponibile all’accoglimento di un minore che proviene da un Paese estero.

    In entrambi i casi i requisiti, le tempistiche e le procedure per adottare un bambino sono le medesime. Ciò che cambia è il costo da sostenere: infatti, se per l’adozione nazionale gli unici costi da sostenere sono quelli relativi alla documentazione da presentare, nell’adozione internazionale, invece, a questi costi si aggiungono spese onerose che la coppia deve sostenere per i viaggi da svolgere nel Paese di origine del minore straniero. Come testimonia una neo mamma fresca di adozione, l’adozione nazionale è praticamente a costo zero e, per questo, le coppie non dovrebbero farsene scoraggiare.

    I requisiti per poter adottare sono riportati nell’articolo 6 della legge n. 184/83. Secondo quanto affermato dalla normativa italiana, l’adozione è consentita solo ai coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal Tribunale per i minorenni. Inoltre, l’età degli adottanti deve essere maggiore di 18 e non deve superare di più di 45 anni l’età dell’adottando.

    Se rispettano i requisiti indicati dalla legge, i coniugi possono presentare la domanda di adozione al tribunale per i minorenni. Questo ente dispone l’esecuzione di indagini volte ad accertare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare dei richiedenti, i motivi della domanda.

    Affido: cos’è e come funziona?

    In Italia l’affidamento è disciplinato dalla Legge n.184, modificata poi dalla Legge n.149 del 28 Marzo 2001. Si parla di affidamento quando un minore, di nazionalità italiana o straniera, si trova in una situazione di difficoltà familiare, tale che la famiglia d’origine non riesce a provvedere al corretto mantenimento del minore o non gli garantisce i diritti fondamentali dell’infanzia. Tali condizioni vengono stabilite dall’assistente sociale, il quale determina se è il caso di affidare temporaneamente il minore a un’altra famiglia o a una comunità di assistenza.

    Per capire meglio, la famiglia affidataria che riceverà il minore in affido nella propria casa non può considerarsi una soluzione della famiglia biologica del bambino, ma un sostegno parallelo che aiuta la famiglia biologica in un momento di bisogno. Si tratta infatti di un periodo che ha una scadenza, al termine del quale il bambino potrà tornare nella famiglia d’origine.

    Ci sono due tipologie di affidamento:

    • consensuale: avviene quando i genitori biologici del minore richiedono volontariamente aiuto ai servizi sociali;
    • giudiziale: si presenta quando i genitori biologici non si dimostrano collaborativi. In questo caso è necessario un intervento da parte del Tribunale dei minori.

    Così come per l’adozione, anche per prendere in affido un minore ci sono specifici requisiti da rispettare. Il primo step per offrire la propria disponibilità all’affidamento di un minore è  presentare la domanda ai servizi sociali territoriali di residenza. Dopodiché gli assistenti sociali si occuperanno di sottoporre la futura famiglia affidataria a una serie di controlli che, se positivi, sfoceranno nell’affido ottenuto.

    I single possono avere bambini in affido?

    Sì, i single possono avere bambini in affido. Infatti, secondo l’articolo 5 comma 1 della legge 184/1983 una persona vedova, divorziata o semplicemente single può prendere un bambino in affido. Per richiedere l’affidamento di un minore da single occorre presentare la domanda ai servizi sociali presso il proprio Comune di appartenenza e svolgere gli appuntamenti conoscitivi per dimostrare la propria affidabilità come futuro genitore.

    Per l’adozione, invece, lo scenario è molto più complesso poiché in Italia la legge non consente l’adozione ai genitori single, se non in rarissimi casi in cui si presentano condizioni particolari, come per esempio se il bambino minore diventa orfano di madre e di padre e ha un legame stabile con una figura single (instaurato prima della morte dei genitori).

    Un caso particolare: l’affido sine die

    Quanto dura l’affidamento? La durata dell’affidamento viene stabilita nel provvedimento del Giudice tutelare del Tribunale dei minorenni, nel momento in cui il richiedente viene dichiarato idoneo per l’affido del minore.

    Generalmente il termine massimo della durata dell’affidamento è di 2 anni, ma può essere prolungato fin quando la famiglia d’origine non risolve le sue difficoltà. Spesso può accadere che il minore rimanga con la famiglia affidataria fino al compimento dei 18 anni, in questo caso si parla di affidamento sine die.

    Può succedere poi che, al raggiungimento della maggiore età, il ragazzo in affido scelga di continuare a vivere con la famiglia affidataria. Sono molti gli adolescenti che scelgono di restare con la nuova famiglia, mantenendo comunque i rapporti con la famiglia biologica.

    Tiriamo le fila: adozione vs affido, cosa cambia?

    Vediamo quindi di fare chiarezza sulle differenze tra adozione e affido:

    • Durata: l’affido è una soluzione temporanea, al termine della quale il minore torna con la propria famiglia biologica. Infatti, come abbiamo visto, il genitore acquisito funge da aiuto parallelo che assicura il mantenimento, l’educazione e istruzione e tutti i bisogni di cui necessita il bambino. Mentre l’adozione è una soluzione definitiva con cui il genitore adottivo accoglie il bambino, il quale entra a tutti gli effetti a far parte di un nuovo nucleo familiare;
    • Burocrazia, costi e regolamentazione: l’adozione ha una burocrazia molto impegnativa, accompagnata a spese ingenti da sostenere e anche una regolamentazione più ferrea rispetto all’affidamento.

    In sintesi, nonostante l’affido sia una soluzione temporanea, appare comunque un’ottima scelta per tutti coloro che vogliono aiutare i bambini che si trovano in difficoltà, regalandogli un’educazione e una vita degna che ogni bambino dovrebbe avere.

    Fonti

    Lascia il tuo commento

    Non verrà mostrata nei commenti
    A Good Magazine - Newsletter
    è il contenuto che ti fa bene! Resta aggiornato sulle malattie digitali

    Ho letto e accetto le condizioni di privacy