Affido per single: è possibile?

Cosa avviene quando prendiamo in affido un bambino? Un single può farlo?

bambino affido per single

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    Sono molti i casi in cui il desiderio di avere un figlio sopraggiunge anche in assenza di partner. Quando succede è normale pensare all’adozione o all’affido. Ma per prendere un bambino in affido bisogna per forza essere sposati? La risposta è no. Possono accogliere minori in affido persone divorziate, separate o single; l’unico requisito fondamentale è aver raggiunto la maggiore età.

    Come funziona l’affido?

    Quando un minore, di nazionalità italiana o straniera, si trova nella determinata condizione in cui i genitori non riescono a prendersi cura di lui, non provvedono al suo mantenimento a causa di difficoltà familiari o non gli garantiscono i diritti fondamentali all’infanzia, ecco che scatta l’affido. La famiglia affidataria che riceverà il minore nella propria casa non può però considerarsi una sostituzione legale e/o sociale della famiglia biologica del bambino ma un sostegno parallelo. Questo sostegno può durare per un breve periodo o per anni, ma, a differenza dell’adozione, ha una scadenza: al termine il minore dovrà tornare al nucleo familiare d’origine. L’affido però ha una regolamentazione meno ferrea dell’adozione e può essere un modo efficace per aiutare un bambino in difficoltà, pur mantenendolo per breve tempo. Le caratteristiche distintive dell’affido sono quindi riassumibili in:

    • Temporaneità;
    • Mantenimento dei rapporti con la famiglia d’origine;
    • La previsione del rientro del minore nel nucleo familiare d’origine.

    Inoltre possono esserci due tipologie di affido:

    • Consensuale: quando i genitori biologici del bambino sono d’accordo e richiedono volontariamente aiuto ai servizi sociali;
    • Giudiziale: quando i genitori non sono collaborativi e viene richiesto un intervento da parte del Tribunale dei minori.

    L’affido per i single è possibile?

    La risposta è sì, i bambini possono andare in affido anche a single. Una persona vedova, divorziata o semplicemente single può prendere un bambino in affido. In base all’articolo 5 comma 1 della legge 184/1983:

    “L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli artt. 330 (n.d.r.: decadenza dalla potestà sui figli) e 333 (n.d.r.: condotta del genitore pregiudizievole ai figli che può anche dar luogo a provvedimento del Giudice di allontanamento del minore) del Codice Civile. Qualora sia stato nominato un Tutore, l’affidatario tiene conto delle sue indicazioni osservando le prescrizioni stabilite dall’ Autorità affidante. In ogni caso l’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L’affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato”.

    Il single o la persona non coniugata che prenderà in affidamento un minore dovrà:

    • Accogliere il minore, prendersene cura, sostenere le cure sanitarie, la sua educazione assumendo le necessarie attenzioni psicologiche, affettive e materiali;
    • Garantire il totale rispetto della storia del minore, della sua famiglia d’appartenenza, della sua cultura e religione, nonché della sua identità sociale;
    • Assicurare riservatezza circa la situazione familiare del minore;
    • Mantenere i rapporti con la famiglia d’origine;
    • Partecipare a tutti gli incontri di verifica sull’affidamento predisposti anticipatamente o in iter dai Servizi Sociali;

    Sono single, come richiedo un affido?

    Per richiedere l’affido occorre presentare domanda ai servizi sociali del proprio Comune di appartenenza. In seguito verranno fissati appuntamenti conoscitivi per constatare se il potenziale genitore affidatario rispetti tutti i requisiti per l’affido. Questi si svolgeranno presso l’abitazione del richiedente in modo da poter accertare che il soggetto sia in grado e abbia lo spazio adatto per occuparsi di un minore. Quando, dati tutti gli accertamenti, il richiedente viene dichiarato idoneo verrà disposto l’affido familiare da parte dei servizi sociali, se la famiglia di appartenenza del minore è consenziente. In caso contrario il provvedimento è reso esecutivo con provvedimento del Giudice tutelare del Tribunale dei minorenni. Il termine dell’affidamento viene pattuito nel momento in cui il richiedente riceve il minore, solitamente il termine massimo è di due anni, ma può essere prolungato fin quando la famiglia d’origine non risolve le sue difficoltà. Spesso può accadere che il minore rimanga con la famiglia affidataria fino al compimento dei 18 anni, in questo caso si parla di affidamento sine die.

    Le associazioni a fianco delle famiglie affidatarie

    In ogni regione italiana esistono molte associazioni per promuovere, rafforzare e rendere più accessibile la realtà dell’affido familiare. Queste associazioni non solo si occupano di informare ma danno anche sostegno psicologico ai futuri genitori affidatari, coadiuvando tutto l’iter dell’affido e prevenendo il disagio infantile.

    E per l’adozione? Come funziona?

    L’adozione per un single non è un percorso liscio, anzi non è propriamente consentita in termini di legge. Dal sito web della Commissione per le adozioni internazionali si apprende che la legge vigente in Italia consente solo alle coppie coniugate di adottare un bambino con “adozione legittimante”: con questo termine si indica la creazione di un rapporto di filiazione che nulla ha di diverso da quello che esiste tra un figlio nato da una coppia coniugata e i genitori. Nel 2005 però la Corte di Cassazione venne investita dal caso di una donna italiana che, da single, chiese l’affidamento di una bambina bielorussa che risultava in stato di abbandono nel suo Paese di origine e che necessitava di cure tempestive. La donna aveva instaurato con la bambina un rapporto di affetto e di convivenza già consolidato così da poter ribaltare l’opinione della Corte di Cassazione e rimettere le carte in gioco. L’adozione per i single a livello internazionale può avvenire quindi nei seguenti casi:

    • Quando persona single e bambino orfano (di padre e madre) si conoscono e hanno un rapporto stabile, nato prima della morte dei genitori;
    • Quando il minore, orfano di padre e madre, è in condizioni di handicap;
    • Quando ricorre l’impossibilità di affidamento preadottivo: per esempio quando, data l’età del bambino e la sua salute, fisica e psichica, non si riesce ad individuare una coppia che risponda alle particolari necessità del minore. Stessa cosa può avvenire quando il rapporto tra il single e il minore è talmente forte e importante che l’allontanamento, dato dall’adozione del bambino, potrebbe causare gravi ripercussioni sulla sua psiche.

    Questo è ciò che è concesso in Italia. Ovviamente se il Paese d’origine del bambino non consente di dare in adozione i minori ai single, o non coniugati, non sarà possibile per chi è in Italia terminare l’iter dell’adozione.

    Fonti

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